la seguente legge: Art. 1. Depubblicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza 1. Al fine di consentire la riconduzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) che ne abbiano le caratteristiche tra gli enti morali di diritto privato, in attuazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 7 aprile 1988, n. 396, e di acquisire i necessari elementi informativi per la elaborazione dei piani regionali socio-assistenziali e dei programmi attuativi zonali, la Giunta regionale e' autorizzata ad accertare su domanda dell'ente interessato, se in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, la mancanza della natura pubblica degli enti stessi.