la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Depubblicizzazione di istituzioni pubbliche
                     di assistenza e beneficienza
 
   1.  Al  fine  di  consentire  la  riconduzione  delle  istituzioni
pubbliche di assistenza e  beneficienza  (IPAB)  che  ne  abbiano  le
caratteristiche tra gli enti morali di diritto privato, in attuazione
dei principi affermati dalla Corte Costituzionale  nella  sentenza  7
aprile  1988, n. 396, e di acquisire i necessari elementi informativi
per la elaborazione dei piani  regionali  socio-assistenziali  e  dei
programmi  attuativi  zonali,  la  Giunta regionale e' autorizzata ad
accertare su  domanda  dell'ente  interessato,  se  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dalla  presente  legge, la mancanza della natura
pubblica degli enti stessi.